Art. 13 (Società tra professionisti)
- I Professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183 e DM 8 febbraio 2013, n° 34, è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
- Sono ugualmente tenuti all’osservanza del codice deontologico i Professionisti presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell’Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183.
- Se la violazione deontologica commessa dal Professionista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del Professionista concorre con quella della società.
Art.14 (Rapporti con i committenti)
- Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista ha l’obbligo di eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l’interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.
- Il Professionista ha l’obbligo di rapportare alle sue effettive possibilità d’intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
- Il Professionista non può, senza l’esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.
- Il Professionista nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.
Art.15 (Rapporti con Istituzioni e Terzi)
- Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Professionista deve curare con particolare diligenza, l’osservanza dei doveri di cui al Titolo II.
- Il Professionista deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall’Istituzione medesima e dal committente stesso.
- Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.
Art.16 (Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)
- Il Professionista, sia indicato dal Consiglio dell’Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente la nomina al Consiglio dell’Ordine.
- Le modalità con cui svolge il proprio ufficio, devono essere improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.
- Il Professionista durante la partecipazione a commissioni o giurie, pubbliche o private, nel rispetto delle relative competenze professionali, ha l’obbligo di attenersi ai principi di autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto disposto dall’Art. 51 del Codice di Procedura Civile.
- Il Professionista che a qualunque titolo abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici, nel rispetto delle relative competenze professionali, è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.
- Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatici non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri..
Art.17 (Cariche istituzionali)
- Il Professionista ha l’obbligo di curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell’Ordine, del Consiglio di Disciplina o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.
Art.18 (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)
- Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall’ordinamento di categoria, deve astenersi dall’esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative.
Art.18 bis (Attività di volontariato)
- Il professionista che svolge la propria attività di volontariato nei territori colpiti da calamità naturali deve:
a) svolgere i propri compiti con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle direttive impartite dalle strutture istituzionali di riferimento e dal coordinamento di cui fa parte;
b) adottare un comportamento improntato alla correttezza, al senso di responsabilità ed alla tolleranza, rispettando i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante lo svolgimento delle attività;
c) astenersi dallo svolgere attività contrastanti con le finalità delle attività di volontariato; evitare ogni possibile impropria posizione di vantaggio individuale. È incompatibile l’assunzione di incarichi professionali relativa ad edifici per i quali si è svolta l’attività di rilevatore nella fase di emergenza.
d) non divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle attività.