Faq Formazione
FAQ – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO
Tutte le risposte alle domande più frequenti
Le Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014 sono state aggiornate con delibera del 26 novembre 2014 licenziate ed in vigore dal 21 gennaio 2015;
FAQ n°1 Chi è soggetto all’obbligo di aggiornamento professionale?
Tutti gli iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligatorietà formativa, con l’esclusione dei professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo.
Sia i liberi professionisti che i dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, hanno l’obbligo di aggiornarsi.
Sono previsti esoneri dall’obbligo di aggiornamento, come da punto 7 delle Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014, aggiornate con delibera del 26 novembre 2014 (vedi faq n. 35)
FAQ n°2 Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti all’albo?
L’obbligo di aggiornamento professionale decorre dal 01 gennaio 2014, pertanto i corsi svolti nel periodo antecedente a tale data, non concorrono all’ottenimento dei crediti formativi, uniche eccezioni i corsi abilitanti (sicurezza, VV.F., RSPP, Acustica, Insegnamento per discipline affini all’architettura) iniziati a partire dal 01.07.2013 e gli eventi formativi organizzati dagli Ordini degli Architetti, sempre nel secondo semestre 2013, considerato come periodo sperimentale.
Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
FAQ n°3 – Come si acquisiscono i crediti formativi per ottemperare all’obbligo di aggiornamento professionale?
L’aggiornamento professionale si realizza attraverso la partecipazione a:
– corsi di aggiornamento e sviluppo professionale, anche tramite formazione a distanza online in forma sincrona o asincrona
– master, dottorati, seconde lauree, scuole di specializzazione, assegni di ricerca, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.F., RSPP, Acustica, insegnamento per discipline affini all’architettura)
– altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.
FAQ n°4 – Quanti crediti formativi è necessario raggiungere nel primo triennio 2014-2016?
Come previsto nel punto 4 delle Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014, l’iscritto ha l’obbligo di acquisire 60 cfp nel triennio sperimentale 2014-16, con un minimo di 10 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche, con l’attribuzione di massimo15 cfp nel triennio 2014-2016 per le seguenti attività:
– master universitari di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, seconde lauree
– attività di cui al punto 5.4 lettere a,b,c,d,e,f (max 5 cfp/anno) E con l’attribuzione di massimo 6 cfp ad evento per i seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili.
Nei trienni ordinari successivi: 90 cfp con un minimo di 20 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche, con l’attribuzione di massimo 20 cfp nei trienni successivi per le seguenti attività: Con l’attribuzione di massimo 15 cfp per master universitari di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, seconde lauree.
Con l’attribuzione di massimo 24 cfp per le attività di cui al punto 5.4 lettere a,b,c,d,e,f (max 8 cfp/anno) Con l’attribuzione di massimo 6 cfp ad evento per i seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili.
E’ ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo, con un limite massimo di 10 cfp.
FAQ n°5 – Cosa succede se nel triennio 2014-16 si accumulano crediti in eccesso?
Se si accumulano cfp in eccesso in un triennio, possono essere tenuti validi per il triennio successivo nel limite massimo di complessivi 10 cfp.
FAQ n°6 – Quali sono le aree oggetto dell’attività formativa?
Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all’attività professionale dell’architetto, con particolare riferimento a:
- architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;
- gestione della professione;
- norme professionali e deontologiche;
- sostenibilità;
- storia, restauro e conservazione;
- strumenti, conoscenza e comunicazione;
- urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio
FAQ n°7 – Vi sono tematiche obbligatorie da seguire nell’ambito della formazione continua?
Sì, ciascun iscritto all’Ordine ha l’obbligo di acquisire 4 crediti formativi per ogni anno sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali delle discipline ordinistiche. Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali organizzano l’offerta formativa sulle tematiche obbligatorie, compreso anche l’esercizio professionale ed in particolare: la riforma ordinistica, le assicurazioni, le responsabilità civili e penali, le norme previdenziali, i compensi, i contratti e l’ordinamento professionale
FAQ n. 8 – Chi non è riuscito ad acquisire i 4 cfp obbligatori in materia di Deontologia e Compensi professionali nell’anno 2014, come può ottemperare a tale obbligo?
Attraverso la Circolare n. 152 del 26 novembre 2014, il CNAPPC ritiene, considerando il primo anno di regime transitorio, di prorogare di sei mesi e, pertanto, fino al 30 giugno 2015, il termine per l’acquisizione dei crediti formativi sui temi della deontologia e compensi professionali.
In aggiunta si precisa quindi che nel primo semestre 2015 possono essere seguiti due eventi su tali tematiche: uno che varrà per il 2014 e uno che varrà per il 2015.
FAQ n. 9 – Gli iscritti che nell’anno 2014 hanno seguito più di un evento formativo sul tema della deontologia, potranno vedersi riconoscere tali ulteriori cfp nella stessa area per il 2015?
No, in quanto le norme prevedono che ogni anno è obbligatorio acquisire 4 cfp sui temi delle discipline ordinistiche.
Pertanto, gli iscritti che hanno frequentato nel 2014 più di un evento formativo sul tema deontologia/compensi professionali, non potranno vedersi riconoscere tali ulteriori crediti nella stessa area per il 2015, ma avranno il riconoscimento di tale aggiornamento solo come crediti ordinari.
FAQ n. 10 – Un iscritto all’Ordine “dove” può verificare la propria situazione formativa?
Per verificare i crediti formativi maturati, l’iscritto deve accedere alla piattaforma telematica sulla formazione continua, denominata “iM@teria”, predisposta dal CNAPPC in collaborazione con l’Ordine, tramite autenticazione, con proprio Nome utente e password, nella sezione “Area Iscritti” visibile a destra della home page del sito dell’Ordine e successivamente cliccando in sequenza su “Gestisci l’ufficio e la tua posizione formativa” >”Offerta formativa del Cnappc dal 01/01/14 al 31/12/16 ” > ” I miei corsi”.
La piattaforma telematica del CNAPPC consente di gestire e monitorare la propria posizione formativa, in quanto gli eventi formativi seguiti che attribuiscono i crediti, vengono caricati all’interno del sistema informatico da parte degli Ordini competenti di ciascun evento formativo.
Pertanto, non sarà necessario ricevere al termine degli eventi l’attestato con indicato il numero di cfp, poiché la propria situazione formativa verrà gestita completamente online.
E’ necessario pazientare il caricamento degli eventi formativi all’interno della piattaforma con l’attribuzione dei relativi cfp, a seguito dell’approvazione dell’evento formativo da parte del CNAPPC e della corretta verifica delle presenze dei partecipanti da parte dell’Ordine competente per territorio. Per l’iscritto vi sarà inoltre la possibilità di autocertificare alcune attività formative svolte al di fuori dell’organizzazione dell’Ordine (come ad esempio corsi abilitanti, master, dottorati di ricerca, seconde lauree, partecipazione a mostre, ecc) . La sezione per le autocertificazioni è al momento in fase di completamento, sarà prossimamente attiva.
FAQ n. 11 – E’ possibile richiedere il riconoscimento a posteriori per corsi o eventi formativi svolti nell’anno 2014? Quali sono le modalità?
Sì, per gli eventi formativi (attinenti alle aree tematiche individuate dalle Linee Guida vigenti) che un iscritto ha seguito presso altri enti o società nell’anno 2014 e per i quali non è stato chiesto da parte del soggetto organizzatore il riconoscimento dei crediti formativi all’Ordine competente per territorio, soltanto per l’anno 2014 è possibile trasmettere la relativa e necessaria documentazione (programma, attestato di partecipazione ed eventuali c.v. dei docenti) all’indirizzo email del protocollo della formazione: formazione@architettipescara.it, chiedendo la valutazione e l’eventuale riconoscimento di crediti formativi.
A partire al 01-01-2015 non sarà più possibile rilasciare cfp a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatti salvi gli eventi di cui al punto 5.4, di seguito riportati:
a) Partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte/Federazioni, CNAPPC: 1 cfp per ogni singola seduta, effettiva e documentata, con il limite massimo di 5 cfp annuali (la partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell’Ordine, Commissioni parcelle, Consigli di Disciplina, ecc. non comporta riconoscimento dei cfp)
b) Partecipazione attiva degli iscritti all’Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall’Ordine: 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali; il cfp attribuito alla docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento
c) Attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali: 1 cfp per ciascun evento con il limite massimo di 5 cfp annuali
g) attività di volontariato di protezione civile in caso di calamità: 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 10 cfp annuali
FAQ n. 12 – Quali sono le fonti normative sull’aggiornamento professionale continuo?
Art. 22 Direttiva Europea 2005/36/CE – DPR 137/2012 (Nuovo Regolamento sulla Riforma delle Professioni) – Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo degli Ordini degli Architetti PPC, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 117 del 16 settembre 2013 – Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, del CNAPPC del 22 gennaio 2014, aggiornate con delibera del CNAPPC del 26 novembre 2014.
FAQ n. 13 – Cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo formativo?
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare, riscontrato l’illecito avvia l’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.
Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con avvio dell’azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l’inosservanza.
FAQ n.14 – I neoiscritti all’Ordine sono soggetti all’obbligatorietà formativa?
Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con facoltà
dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel
periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
FAQ n. 15 – Per i neoiscritti all’Albo nel 2014, per il triennio 2014-2016 è prevista una
riduzione di crediti formativi da raggiungere?
Sì, per i neoiscritti all’Albo, nel triennio 2014-2016 è prevista la riduzione di 1/3 dei crediti formativi
da raggiungere, pertanto sarà necessario raggiungere nell’arco del triennio 40 cfp anziché 60 cfp.
Nulla vieta ovviamente di poter seguire anche altri corsi o qualsiasi altra tipologia di eventi formativi.
Per i neoiscritti all’Albo nel 2015, è prevista la riduzione di 2/3 dei crediti formativi.
FAQ n. 16 – Anche gli iscritti alla sezione B dell’Albo sono soggetti all’obbligo formativo?
Sì, tutti gli iscritti all’Albo (sia sezione A che sezione B) sono soggetti all’obbligatorietà formativa.
FAQ n. 17 – Agli iscritti dipendenti pubblici possono essere attribuiti crediti formativi relativamente ai progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro?
Sì, devono però sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine competente per territorio i progetti di
formazione predisposti dai propri datori di lavoro, che saranno valutati in termini di crediti formativi,
conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle Linee Guida del CNAPPC, oppure fare
richiesta come singolo professionista, del riconoscimento a posteriori dei crediti per la frequenza
del corso stesso saranno validati tramite gli Ordini Territoriali e preferibilmente sulla base di
specifici accordi/protocolli d’intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di
lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle Linee Guida, attribuendo i corrispondenti cfp.
FAQ n. 18 – Cosa si deve intendere per “corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo”?
Per “corso” si intende un evento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento
diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al punto 3 delle Linee Guida,
articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi
specifici), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale.
Per tutti i corsi di formazione frontale accreditati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, viene
attribuito un credito formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 15 ore, di n. 15 crediti formativi nel triennio 2014-2016, per la partecipazione ad ogni singolo corso.
FAQ n. 19 – Ogni corso o evento formativo da diritto all’acquisizione di crediti formativi? –
Soltanto gli eventi, i seminari ed i corsi formativi che hanno ottenuto il riconoscimento da parte del
CNAPPC concorrono a generare crediti formativi validi. Per sapere se un evento formativo è stato
accreditato, occorre chiedere all’ente proponente, che ha erogato la formazione, se ha presentato
regolarmente la domanda di riconoscimento dei cfp all’Ordine competente per territorio.
FAQ n. 20 – E’ necessario autorizzare gli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali? –
Sì, l’autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali,
consiste nell’atto con cui il CNAPPC, previo parere favorevole vincolante del Ministero vigilante,
autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cui
all’art. 7 del DPR 137/2012.
FAQ n. 21 – Possono essere riconosciuti crediti formativi per i corsi che si sono svolti precedentemente al 1 gennaio 2014?
No, possono essere soltanto validati i corsi a partire dal 01 gennaio 2014. Nel caso in cui però si
fosse seguito un evento formativo promosso dall’Ordine nel secondo semestre 2013 oppure un
corso abilitante (sicurezza, VV.F., RSPP, Acustica, Insegnamento per discipline affini all’architettura)
a partire da quelli avviati dal 01 luglio 2013, secondo la Circolare del CNAPPC n. 29 del 06
febbraio 2014, devono intendersi riconosciuti crediti formativi professionali per l’attuale triennio
nella seguente misura: – 15 CFP per corsi da 120 ore – 10 CFP per corsi integrativi di 40 ore (n. 1
cfp per ogni modulo di 4 ore)
Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali,
Associazioni di iscritti e Fondazioni di Ordini territoriali, programmate successivamente, oppure in
atto alla data di approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno
essere riconosciuti crediti formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014 – 2016) in
conformità e secondo i criteri previsti dal Regolamento e dalle Linee Guida.
FAQ n. 22 – I corsi abilitanti riconoscono crediti formativi?
Sì, i corsi abilitanti (Sicurezza, VV.F., RSPP, Acustica, Insegnamento per discipline affini
all’architettura) riconoscono crediti formativi. Per i corsi di 40 ore di cui all’All. XIV del D. Lgs.
81/2008 “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, e per quelli di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/2011
“Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno”, sono
riconosciuti 10 cfp per l’intero corso o 1 cfp per ciascun modulo di 4 ore.
Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per
la partecipazione ai corsi abilitanti suddetti.
FAQ n. 23 – Per i partecipanti ai corsi di formazione continua, ai fini del riconoscimento della
validità del corso, sono ammesse delle ore di assenza?
Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l’ottenimento dei cfp corrispondenti, è
necessario che:
– la frequenza non sia inferiore all’80% di quella complessiva prevista
– nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata
FAQ n. 24 – Cosa è necessario fare per dimostrare la partecipazione a corsi ed eventi formativi?
E’ necessario conservare la documentazione attestante la partecipazione all’evento formativo
FAQ n. 25 – La formazione continua realizzata a distanza può concorrere all’acquisizione dei
cfp?
Sì, relativamente alla formazione a distanza, il CNAPPC mette a disposizione degli Ordini la
piattaforma “Moodle”, un pacchetto software per erogare e gestire i corsi di formazione online.
Soltanto per i corsi di formazione a distanza sviluppati con innovative tecniche di comunicazione,
su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, realizzati dallo
stesso o da questi patrocinati, potranno essere attribuiti un numero di cfp superiore, fino ad un
massimo di 2 cfp per ora di corso e comunque con il limite massimo di 15 cfp nel triennio 20142016.
FAQ n. 26 – E’ possibile convalidare i crediti per attività formativa svolta all’estero?
Sì, è competenza del CNAPPC validare crediti formativi professionali relativi a corsi di
aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili
tenuti all’estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari.
A tal fine il professionista dovrà inviare al CNAPPC tramite la piattaforma telematica, previa verifica
da parte dell’Ordine Territoriale, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a
valutare l’offerta formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell’attività formativa, i costi
di partecipazione, i docenti, e a completamento l’attestato di frequenza.
Il CNAPPC a seguito di valutazione e istruttoria, comunicherà all’iscritto e al proprio Ordine
Territoriale, entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, il numero dei cfp attribuiti e provvederà al
caricamento deglistessi sulla piattaforma
FAQ n. 27 – La partecipazione a mostre e fiere può comportare l’acquisizione di crediti
formativi?
Sì, come specificato nel punto 5.4. delle Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014, attività
particolari come mostre di architettura, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di
cui al punto 3: per ogni attività è previsto 1 cfp con un limite massimo di 5 cfp annuali. Gli iscritti
provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per la
partecipazione alle suddette attività formative, attraverso l’autocertificazione all’interno della
piattaforma telematica del CNAPPC.
FAQ n. 28 – La pubblicazione di monografie, articoli e saggi danno diritto all’acquisizione di
crediti formativi?
Sì, 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali. Gli
iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per le
suddette attività formative, attraverso l’autocertificazione all’interno della piattaforma telematica del
CNAPPC
FAQ n. 29 – I viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti
e/o da Federazioni di Ordini Territoriali danno diritto all’acquisizione di crediti formativi?
Sì, 1 cfp per ogni giorno di visita, con il limite massimo di 5 cfp annuali. Gli iscritti provvedono
direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per le suddette attività
formative, attraverso l’autocertificazione all’interno della piattaforma telematica del CNAPPC.
FAQ n. 30 – L’attività di volontariato di protezione civile da diritto all’acquisizione di crediti
formativi?
Sì, n. 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 10 cfp annuali
FAQ n. 31 – L’attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi
formativi promossi dagli Ordini Territoriali da diritto all’acquisizione di crediti formativi?
Sì, viene riconosciuto 1 cfp per ogni singolo evento formativo, con il limite massimo di 5 cfp annuali
FAQ n. 32 – Possono essere richiesti esoneri dall’obbligo di formazione e aggiornamento
professionale?
Sì, ma attenzione: si precisa che le norme parlano di “professione” e non di “libera professione” e
quindi, per esempio i docenti, non hanno diritto all’esonero dall’obbligo di aggiornamento. Il
Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di
esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
– maternità, riducendo l’obbligo formativo di – 20 cfp nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel
triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori
– malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività
professionale per almeno sei mesi continuativi; (nel caso di malattia o infortunio, dietro
presentazione di certificato medico)
– altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di
eccezionalità
Le nuove Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014 non prevedono più la possibilità di
esonero per “non esercizio della professione”; pertanto, tutti coloro che sono iscritti all’albo, devono
aggiornarsi.
Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al
compimento del 70° anno di età.
FAQ n. 33 – In caso di maternità è possibile esonerare per un anno formativo l’iscritta dallo
svolgimento dell’attività formativa?
Sì, i crediti obbligatori nell’arco del triennio verranno ridotti di un terzo, riducendo l’obbligo
formativo di – 20 cfp nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp
obbligatori Pertanto sarà possibile acquisire 40 cfp anziché 60 cfp nel triennio 2014-2016.
FAQ n. 34 – E’ possibile chiedere l’esonero per “non esercizio della professione”, neanche
occasionalmente?
Le nuove Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014 non prevedono più la possibilità
diesonero per “non esercizio della professione”; pertanto, tutti coloro che sono iscritti all’albo,
devono aggiornarsi.
FAQ n. 35 – Quali sono gli allegati necessari per presentare le richieste di esonero?
Tutte le richieste di esonero devono essere corredate dalla copia di un documento di identità valido
e firmato per copia conforme, a meno che la richiesta non sia inviata per PEC. Per la richiesta di
esonero nei casi di malattia o infortunio, occorre allegare anche il certificato medico. Per la
richiesta di esonero nei casi di assenza dall’Italia, determinante l’interruzione dell’attività
professionale per almeno sei mesi continuativi, è necessario specificare quali mansioni vengono
svolte nell’ambito di tale periodo di assenza dall’Italia.
FAQ n. 36 – La richiesta di esonero va presentata una sola volta o va rinnovata?
La richiesta di esonero va rinnovata ogni anno, in quanto potrebbero cambiare le condizioni per le
quali era stata approvata la richiesta stessa.
FAQ n. 37 – Qual è la procedura con cui gli iscritti indicano il proprio percorso formativo nell’arco del triennio?
Gli iscritti potranno gestire comodamente la propria situazione formativa attraverso l’accesso alla
piattaforma telematica predisposta dal CNAPPC tramite autenticazione, con proprio Nome utente e
password, nella sezione “Area Iscritti” visibile a destra della home page del sito dell’Ordine e
successivamente cliccando in sequenza su “Gestisci l’ufficio e la tua posizione formativa” >”Offerta
formativa Cnappc dal 01/01/14 a 31/12/16 ” > ” I miei corsi” Sarà inoltre possibile per il
professionista autocertificare alcune attività formative svolte.
FAQ n. 38 – Quali attività formative possono essere autocertificate dal professionista?
Come riportato inoltre nel punto 6.7 delle Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014, gli
iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a registrare i cfp ottenuti per le
seguenti attività/eventi formativi: – corsi abilitanti (Sicurezza, VV.F., RSPP, Acustica, Insegnamento
per discipline affini all’architettura) – le attività di cui al punto 5.3:
-Master universitario di 1° e 2° livello,
-assegni di ricerca (minimo di un anno),
-dottorato di ricerca e scuole di specializzazione,
-laurea specialistica conseguita da iscritti iunior e seconda laurea purché in materie affini alle aree
tematiche di cui al punto 3;
-15 cfp per ogni anno di corso ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte
dell’Ordine territoriale.
-le attività di cui al punto 5.4, lettere d), e), f): mostre di architettura e fiere: per ogni attività 1 cfp
con il limite massimo di 5 cfp annuali; monografie, articoli, saggi scientifici o di natura tecnicoprofessionale,
pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o
concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali; viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali.
L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve i nviare contestualmente all’Ordine Territoriale una autocertificazione di evidenzia legale e unitamente a copia di documento di identità. Si intende semplicemente l’invio dei documenti tramite pec.
FAQ n. 39 – Vengono effettuati controlli su quanto dichiarato dal professionista?
Sì, ciascun Ordine territoriale vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli
iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni.
FAQ n. 40 – Qual è la differenza tra crediti formativi “richiesti” e crediti formativi
“riconosciuti”?
Tutti gli eventi formativi devono essere inseriti solo tramite la piattaforma telematica del CNAPPC,
la quale assegna per ogni evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei
crediti assegnati.
Trascorsi 30 giorni dall’inserimento, i crediti formativi si intendono attribuiti, rimanendo l’obbligo di
acquisire anche a posteriori il numero del codice identificativo dell’evento. I cfp acquisiti sono
automaticamente registrati nella scheda personale dell’iscritto.
FAQ n. 41 – I crediti formativi li rilascia l’Ordine che organizza il corso o l’Ordine di appartenenza?
Il conferimento dei crediti formativi compete esclusivamente all’Ordine che organizza gli eventi
stessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti.
Tutti i soggetti proponenti corsi e/o eventi formativi autorizzati, saranno tenuti a segnalare ai
partecipanti, per ciascun evento, il numero di crediti formativi riconosciuti.
FAQ n. 42 – E’ possibile seguire un evento formativo di un Ordine degli Architetti diverso da
quello di appartenenza?
Sì, l’iscritto è libero di acquisire cfp (anche) partecipando ad eventi formativi organizzati da altri
Ordini / Enti esterni, purchè questi siano validati dal CNAPPC ai fini del rilascio dei crediti.
FAQ n. 43 – Se un iscritto seguisse un corso presso l’Università, gli verrebbero riconosciuti
crediti formativi professionali?
Sì, solo però nel caso in cui l’Università abbia fatto validare il corso: deve cioè essere stato
richiesto all’Ordine competente per territorio il riconoscimento dei crediti per l’evento o
diversamente presso lo stesso CNAPPC, secondo quanto esplicitato nelle Linee Guida del
CNAPPC, a meno che non si tratti di master, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorati di
ricerca, scuole di specializzazione, lauree specialistiche conseguite da iscritti iunior e seconde
lauree, attività queste che possono essere autocertificate, secondo quanto riportato nella faq
specifica.
FAQ n. 44 – I master universitari di I e II livello, gli assegni di ricerca, i dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione, le lauree specialistiche conseguite da iscritti iunior e le seconde lauree in materie affini danno diritto a crediti formativi?
Si, Master universitario di I e II livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca e
scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da iscritti iunior e seconda laurea
purchè in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3: 15 cfp per ogni anno di corso, ad
avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell’Ordine Territoriale.
FAQ n. 45 – Un master universitario di I o II livello conseguito precedentemente al 01
gennaio 2014, può concorrere all’acquisizione di crediti formativi?
No, la formazione continua è obbligatoria dal 01 gennaio 2014 e da tale data i crediti formativi
possono essere riconosciuti. Pertanto i master universitari seguiti in anni precedenti, non possono
concorrere all’obbligatorietà formativa, se non per l’anno 2014/2015.
Ad esempio, un dottorato triennale iniziato nell’anno 2013, comporterà l’acquisizione di 15 cfp nel
2014 e 15 cfp nel 2015, all’avvenuto superamento, inviando l’attestato di conseguimento del titolo.
FAQ n. 46 – Un corso di perfezionamento post laurea attribuisce crediti formativi?
Può attribuire crediti formativi qualora venga richiesto il riconoscimento dei crediti, preventivamente,
da parte del soggetto organizzatore.
FAQ n. 47 – I docenti universitari sono soggetti all’obbligatorietà formativa?
Sì, tutti i docenti universitari iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo formativo, fino al compimento
del 70° anno di età e con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo.
Vengono riconosciuti cfp ai docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall’Ordine (per la
partecipazione documentata 1 cfp per docenza, con il limite massimo di 5 cfp annuali; la
reiterazione della medesima docenza non da diritto ad ulteriori cfp).
Inoltre, il cfp attribuito alla docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo
stesso evento.
FAQ n. 48 – Le lezioni svolte dai docenti universitari valgono come crediti formativi?
No, in quanto l’attività lavorativa, così come la docenza, non comporta l’acquisizione di crediti
formativi.
Vengono riconosciuti cfp ai docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall’Ordine (per la
partecipazione documentata 1 cfp per docenza, con il limite massimo di 5 cfp annuali; la
reiterazione della medesima docenza non da diritto ad ulteriori cfp). Inoltre, il cfp attribuito alla
docenza non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento.
Ultimo aggiornamento
27 Settembre 2023, 14:15